Per l’Athletic Palermo è sconfitta a tavolino, va avanti lo Sciacca
di Nunzio CurrentiEccellenza22 Novembre 2024 - 21:22
Il comunicato va letto. Parola per parola. A voce alta. Scandendo lettera per lettera. Perché dietro un nudo verdetto, c’è un sogno che sfuma. E fa male. Molto male. L’Athletic Club Palermo deve dire addio alla Coppa Italia con un verdetto d’ufficio. (l’annuncio durante la puntata di Lui è Peggio di me).
Il giocatore Filippo Raimondi non aveva scontato la squalifica. E quindi un errore, che secondo il giudice sportivo, costa caro. Lo Sciacca, il cui ricorso era stato dichiarato “inammissibile”, sfiderà nella finale del Girone A il, San Vito. Ha deciso il Giudice, d’ufficio.
Quel sogno del doble è della società palermitana che è prima in classifica nel girone A. Ma, soprattutto, del suo allenatore, Filippo Raciti, che questa Coppa Italia l’ha vinta l’anno scorso con il Paternò a livello regionale e a livello nazionale, spezzando un tabù di 24 anni.
Sfuma il sogno di giocare la finalissima proprio a Paternò (si gioca sul campo della squadra che ha vinto) davanti ai vecchi tifosi che lo hanno di diritto collocato nella storia del club. La società palermitana – e condividiamo il perché – non parla. Lo farà con un comunicato ufficiale, in attesa di valutare tutti i passaggi da fare. Si prova a rimanere concentrati per la sfida di domenica che non sarà di certo una passeggiata contro la Parmonval.
Il Provvedimento
Vi riportiamo il dispositivo interamente. Il primo passaggio è molto chiaro.
“Si osserva in via preliminare che il ricorso proposto dalla Società Unitas Sciacca Calcio è da ritenersi inammissibile in quanto il relativo preannuncio è stato inviato il 21/11/2024 alle ore 15,26 e quindi oltre il termine di cui al C.U. FIGC 46/A del 31/07/2024. Deducendo avverso il ricorso in oggetto, la Società Athletic Club Palermo fa rilevare l’inammissibilità e improcedibilità dello stesso, proposto dalla Società consorella, per vizio insanabile relativo al mancato rispetto del termine perentorio di presentazione del preannuncio di ricorso e chiede, in conseguenza, la omologazione della gara con il risultato conseguito in campo”.
Al Giudice è consentito ex officio di decidere
Si arriva quindi a una decisione. L’inammissibilità in queste situazioni, secondo la sentenza, non determina la conclusione della fattispecie. “Nel merito – si legge – la Società Athletic Club Palermo non ritiene di contestare la posizione irregolare del Raimondi, trascurando comunque che, al di là dei requisiti di ammissibilità del ricorso, a questo Giudice, posto a conoscenza della specifica fattispecie, è consentito ex officio di decidere nel merito; del resto la ricezione del ricorso e la presentazione delle controdeduzioni da parte della Società convenuta, determinano l’insussistenza della violazione del principio del contradditorio, elemento cardine del giusto processo come dettato dall’art. 44, comma 1, del C.G.S.”.
I rilievi del Giudice
Gli accertamenti determinano il verdetto. Raimondi era in panchina, quindi, secondo il regolamento, squalifica non scontata. “Il calciatore Raimondi Filippo Ivan (14/05/1985), impiegato dalla Società Athletic Club Palermo dal 1′ del s.t. a seguito di sostituzione, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidività in ammonizione, pubblicato sul C.U. 133 dell’11/10/2024, in relazione alla gara di Coppa Italia Eccellenza, Athletic Club Palermo/San Giorgio Piana del 9/10/2024, squalifica non scontata nella gara successiva, Unitas Sciacca Calcio/Athletic Club Palermo del 6/11/2024, nella quale il Raimondi, pur non essendo impiegato in campo, è stato inserito nella distinta di gara, di conseguenza non scontandola, così come dettato dall’art. 21, comma 2, del C.G.S.; il Raimondi, ancora in pendenza di squalifica, non aveva quindi titolo per partecipare alla gara di cui al presente ricorso”
Il giudizio
I punti trattati sono essenzialmente due. “Inammissibile il ricorso proposto dalla Società Unitas Sciacca Calcio, addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.. Di infliggere alla Società Athletic Club Palermo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Di infliggere al calciatore Raimondi Filippo Ivan (14/05/1985), Società Athletic Club Palermo, una ulteriore giornata di squalifica. Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Athletic Club Palermo, Clemente Pietro, la sanzione dell’inibizione fino al 10/12/2024″.
Nella foto una squadra dell’Athletic Palermo